A decorrere dall’ 01/01/2023 in base al regolamento delle attività istituzionali Enasarco:
AGENTE PLURIMANDATARIO:
- massimale provvigionale annuo per ciascun preponente €uro 28.290,00;
- massimale contributivo annuo per ciascun preponente €uro 4.809,30; di cui €uro 2.404,65 a carico agente;
- minimale contributivo annuo per ciascun preponente €uro 476,00 (119,00 a trim.)
AGENTE MONOMANDATARIO:
- massimale provvigionale annuo per ciascun preponente €uro 42.435,00;
- massimale contributivo annuo per ciascun preponente €uro 7.213,95; di cui €uro 3.606,98 a carico agente;
- minimale contributivo annuo per ciascun preponente €uro 950,00 (237,50 a trim.)
La percentuale contributiva previdenziale invariata rispetto allo scorso anno è fissata nella misura totale del 17%, di cui il 8,50% a carico dell’agente ed il restante 8,50% a carico della ditta mandante.
Si ricorda che i nuovi massimali e minimali contributivi sono riferiti alle provvigioni di competenza 2023.
Aliquote contributive fondo assistenza Enasarco per Agenti operanti in forma di società di capitali (invariate)
Importi provvigionali annui | Aliquota contributiva valida dal 1/1/2016 |
---|---|
Fino a euro 13.000.000 (tredici milioni) |
4% (a carico mandante 3% + 1% a carico società agente) |
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000 |
2% (a carico mandante 1,50% + 0,50% a carico società agente) |
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000 |
1% (a carico mandante 0,75 + 0,25% a carico società agente) |
Da euro 26.000.000,01 in poi | 0,50% (a carico mandante 0,30 + 0,20% a carico
società agente) |
Anche per l’anno 2023, si possono applicare le percentuali Enasarco “agevolate per i giovani agenti”
L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti nei tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione ovvero dalla data di conferimento di nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente abbia un’età minore o uguale a trent’anni alla data di conferimento di ciascun incarico:
- agenti iscritti per la prima volta all’Enasarco nel periodo 2021-2023, oppure già iscritti e che ricevono nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia, dopo oltre tre anni dalla cessazione dell’ultimo mandato di agenzia;
- agenti che non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento del mandato);
- agenti che svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.
L’aliquota previdenziale agevolata è così determinata:
- 1° anno solare contributo 11% (anziché il 17%)
- 2° anno solare contributo 9% (anziché il 17%)
- 3° anno solare contributo 7% (anziché il 17%)
Anche le aliquote agevolate sono a carico per metà dell’agente e per l’altra metà della mandante. Il minimale contributivo annuo (476,00 per agenti plurimandatari e 950,00 per agenti monomandatari) è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione.